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Ordine Francescano Secolare Fraternità "Santa Maria Nascente" di Sabbiocello - il Signore ti dia pace
Regola Bollata – San Francesco

REGOLA BOLLATA
(1223)

[74a] Onorio, vescovo, servo dei servi di Dio, ai diletti figli, frate Francesco e agli altri frati
dell’Ordine dei frati minori, salute e apostolica benedizione.
La Sede Apostolica suole accondiscendere ai pii voti e accordare benevolo favore agli onesti
desideri dei richiedenti. Pertanto, diletti figli nel Signore, noi, accogliendo le vostre pie
suppliche, vi confermiamo con l’autorità apostolica, la Regola del vostro Ordine, approvata
dal nostro predecessore papa Innocenzo, di buona memoria e qui trascritta, e l’avvaloriamo
con il patrocinio del presente scritto. La Regola è questa:
CAPITOLO I
[74] Nel nome del Signore! Incomincia la vita dei frati minori
[75] 1 La Regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore
nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità.
[76] 2 Frate Francesco promette obbedienza e reverenza al signor papa Onorio e ai suoi
successori canonicamente eletti e alla Chiesa romana. 3 E gli altri frati siano tenuti a
obbedire a frate Francesco e ai suoi successori.
CAPITOLO II
DI COLORO CHE VOGLIONO INTRAPRENDERE QUESTA VITA
E COME DEVONO ESSERE RICEVUTI
[77] 1 Se alcuni vorranno intraprendere questa vita e verranno dai nostri frati, questi li mandino
dai loro ministri provinciali, ai quali soltanto e non ad altri sia concesso di ammettere i frati.
2 I ministri, poi, diligentemente li esaminino intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della
Chiesa 3 E se credono tutte queste cose e le vogliono fedelmente professare e osservare
fermamente fino alla fine; 4 e non hanno mogli o, qualora le abbiano, esse siano già entrate
in monastero o abbiano dato loro il permesso con l’autorizzazione del vescovo diocesano,
dopo aver fatto voto di castità; e le mogli siano di tale età che non possa nascere su di loro
alcun sospetto; 5 dicano ad essi la parola del santo Vangelo, che «vadano e vendano tutto
quello che posseggono e procurino di darlo ai poveri». 6. Se non potranno farlo, basta ad
essi la buona volontà.
[78] 7 E badino i frati e i loro ministri di non essere solleciti delle loro cose temporali, affinché
dispongano delle loro cose liberamente, secondo l’ispirazione del Signore. 8 Se tuttavia fosse
loro chiesto un consiglio i ministri abbiano la facoltà di mandarli da persone timorate di Dio,
perché con il loro consiglio i beni vengano elargiti ai poveri.
[79] 9 Poi concedano loro i panni della prova cioè due tonache senza cappuccio e il cingolo e i
pantaloni e il capperone fino al cingolo 10 a meno che qualche volta ai ministri non sembri
diversamente secondo Dio.
[80] 11 Terminato, poi, l’anno della prova, siano ricevuti all’obbedienza, promettendo di
osservare sempre questa vita e Regola. 12 E in nessun modo sarà loro lecito di uscire da
questa Religione, secondo il decreto del signor Papa; 13 poiché, come dice il Vangelo,
«nessuno che mette la mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».
[81] 14 E coloro che hanno già promesso obbedienza, abbiano una tonaca con il cappuccio e
un’altra senza, coloro che la vorranno avere. 15 E coloro che sono costretti da necessità
possano portare calzature. 16 E tutti i frati si vestano di abiti vili e possano rattopparli con
sacco e altre pezze con la benedizione di Dio. 17 Li ammonisco, però, e li esorto a non
disprezzare e a non giudicare gli uomini che vedono vestiti di abiti molli e colorati ed usare
cibi e bevande delicate, ma piuttosto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso.
CAPITOLO III
DEL DIVINO UFFICIO E DEL DIGIUNO,
E COME I FRATI DEBBANO ANDARE PER IL MONDO
[82] 1 I chierici recitino il divino ufficio, secondo il rito della santa Chiesa romana, eccetto il
salterio, 2 e perciò potranno avere i breviari.
[83] 3 l laici, invece, dicano ventiquattro Pater noster per il mattutino, cinque per le lodi; per
prima, terza, sesta, nona, per ciascuna di queste ore, sette; per il Vespro dodici; per compieta
sette; 4 e preghino per i defunti.
[84] 5 E digiunino dalla festa di Tutti i Santi fino alla Natività del Signore. 6 La santa Quaresima,
invece, che incomincia dall’Epifania e dura ininterrottamente per quaranta giorni, quella che
il Signore consacrò con il suo santo digiuno, coloro che volontariamente la digiunano siano
benedetti dal Signore, e coloro che non vogliono non vi siano obbligati. 7 Ma l’altra, fino
alla Resurrezione del Signore, la digiunino. 8 Negli altri tempi non siano tenuti a digiunare,
se non il venerdì. 9 Ma in caso di manifesta necessità i frati non siano tenuti al digiuno
corporale.
[85] 10 Consiglio invece, ammonisco ed esorto i miei frati nel Signore Gesù Cristo che, quando
vanno per il mondo, non litighino ed evitino le dispute di parole, e non giudichino gli altri;
11 ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti, così
come conviene. 12 E non debbano cavalcare se non siano costretti da evidente necessità o
infermità
[86] 13 In qualunque casa entreranno dicano, prima di tutto: Pace a questa casa; 14 e, secondo il
santo Vangelo, è loro lecito mangiare di tutti i cibi che saranno loro presentati.
CAPITOLO IV
CHE I FRATI NON RICEVANO DENARI
[87] 1 Comando fermamente a tutti i frati che in nessun modo ricevano denari o pecunia,
direttamente o per interposta persona. 2 Tuttavia, i ministri e i custodi, ed essi soltanto, per
mezzo di amici spirituali, si prendano sollecita cura per le necessità dei malati e per vestire
gli altri frati, secondo i luoghi e i tempi e i paesi freddi, così come sembrerà convenire alla
necessità, 3 salvo sempre il principio, come è stato detto, che non ricevano denari o pecunia.
CAPITOLO V
DEL MODO DI LAVORARE
[88] 1 Quei frati ai quali il Signore ha concesso la grazia di lavorare, lavorino con fedeltà e con
devozione 2 così che, allontanato l’ozio, nemico dell’anima, non spengano lo spirito della
santa orazione e devozione, al quale devono servire tutte le altre cose temporali. 3 Come
ricompensa del lavoro ricevano le cose necessarie al corpo, per sé e per i loro fratelli, eccetto
denari o pecunia, 4 e questo umilmente, come conviene a servi di Dio e a seguaci della
santissima povertà.
CAPITOLO VI
[89] CHE I FRATI DI NIENTE SI APPROPRINO,
E DEL CHIEDERE L’ELEMOSINA E DEI FRATI INFERMI
[90] 1 I frati non si approprino di nulla, né casa, né luogo, né alcuna altra cosa. 2 E come
pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano per
l’elemosina con fiducia. 3 Né devono vergognarsi, perché il Signore si è fatto povero per noi
in questo mondo. 4 Questa è la sublimità dell’altissima povertà quella che ha costituito voi,
fratelli miei carissimi, eredi e re del regno dei cieli, vi ha fatto poveri di cose e ricchi di
virtù. 5 Questa sia la vostra parte di eredità, quella che conduce fino alla terra dei viventi. 6
E, aderendo totalmente a questa povertà, fratelli carissimi, non vogliate possedere niente
altro in perpetuo sotto il cielo, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo.
[91] 7 E ovunque sono e si incontreranno i frati, si mostrino familiari tra loro reciprocamente 8 E
ciascuno manifesti con fiducia all’altro le sue necessità, poiché se la madre nutre e ama il
suo figlio carnale, quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello
spirituale?
[92] 9 E se uno di essi cadrà malato, gli altri frati lo devono servire come vorrebbero essere serviti
essi stessi.
CAPITOLO VII
DELLA PENITENZA DA IMPORRE AI FRATI CHE PECCANO
[93] 1 Se dei frati, per istigazione del nemico, avranno mortalmente peccato, per quei peccati per i
quali sarà stato ordinato tra i frati di ricorrere ai soli ministri provinciali, i predetti frati siano
tenuti a ricorrere ad essi, quanto prima potranno senza indugio.
[94] 2 ministri, poi, se sono sacerdoti, loro stessi impongano con misericordia ad essi la
penitenza; se invece non sono sacerdoti, la facciano imporre da altri sacerdoti dell’Ordine,
così come sembrerà ad essi più opportuno, secondo Dio.
[95] 3 E devono guardarsi dall’adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, perché l’ira ed il
turbamento impediscono la carità in sé e negli altri.
CAPITOLO VIII
DELLA ELEZIONE DEL MINISTRO GENERALE DI QUESTA
FRATERNITÀ
E DEL CAPITOLO DI PENTECOSTE
[96] 1 Tutti i frati siano tenuti ad avere sempre uno dei frati di quest’Ordine come ministro
generale e servo di tutta la fraternità e a lui devono fermamente obbedire. 2 Alla sua morte,
l’elezione del successore sia fatta dai ministri provinciali e dai custodi nel Capitolo di
Pentecoste, al quale i ministri provinciali siano tenuti sempre ad intervenire, dovunque sarà
stabilito dal ministro generale; 3 e questo, una volta ogni tre anni o entro un termine
maggiore o minore, così come dal predetto ministro sarà ordinato.
[97] 4 E se talora ai ministri provinciali ed ai custodi all’unanimità sembrasse che detto ministro
non fosse idoneo al servizio e alla comune utilità dei frati, i predetti frati ai quali è
commessa l’elezione, siano tenuti, nel nome del Signore, ad eleggersi un altro come loro
custode. 5 Dopo il Capitolo di Pentecoste, i singoli ministri e custodi possano, se vogliono e
lo credono opportuno, convocare, nello stesso anno, nei loro territori, una volta i loro frati a
capitolo.
CAPITOLO IX
DEI PREDICATORI
[98] 1 I frati non predichino nella diocesi di alcun vescovo qualora dallo stesso vescovo sia stato
loro proibito. 2 E nessun frate osi affatto predicare al popolo, se prima non sia stato
esaminato ed approvato dal ministro generale di questa fraternità e non abbia ricevuto dal
medesimo l’ufficio della predicazione.
[99] 3 Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati che, nella loro predicazione, le loro parole siano
ponderate e caste, a utilità e a edificazione del popolo, annunciando ai fedeli i vizi e le virtù,
la pena e la gloria con brevità di discorso, poiché il Signore sulla terra parlò con parole
brevi.
CAPITOLO X
DELL’AMMONIZIONE E DELLA CORREZIONE DEI FRATI
[100] 1. I frati, che sono ministri e servi degli altri frati, visitino ed ammoniscano i loro frati e li
correggano con umiltà e carità, non comandando ad essi niente che sia contro alla loro
anima e alla nostra Regola.
[101] 2 I frati, poi, che sono sudditi, si ricordino che per Dio hanno rinnegato la propria volontà. 3
Perciò comando loro fermamente di obbedire ai loro ministri in tutte quelle cose che
promisero al Signore di osservare e non sono contrarie all’anima e alla nostra Regola.
[102] 4 E dovunque vi siano dei frati che si rendono conto e riconoscano di non poter osservare
spiritualmente la Regola, debbano e possono ricorrere ai loro ministri. 5 I ministri, poi, li
accolgano con carità e benevolenza e li trattino con tale familiarità che quelli possano
parlare e fare con essi così come parlano e fanno i padroni con i loro servi; 6 infatti, così
deve essere, che i ministri siano i servi di tutti i frati.
[103] 7 Ammonisco, poi, ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino i frati da ogni
superbia, vana gloria, invidia, avarizia, cure o preoccupazioni di questo mondo, dalla
detrazione e dalla mormorazione.
[104] 8 E coloro che non sanno di lettere, non si preoccupino di apprenderle, ma facciano
attenzione che ciò che devono desiderare sopra ogni cosa è di avere lo Spirito del Signore e
la sua santa operazione, 9 di pregarlo sempre con cuore puro e di avere umiltà, pazienza nella
persecuzione e nella infermità, 10 e di amare quelli che ci perseguitano e ci riprendono e ci
calunniano, poiché dice il Signore: «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano e vi calunniano; 11 beati quelli che sopportano persecuzione a causa della
giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli. 12 E chi persevererà fino alla fine, questi sarà
salvo».
CAPITOLO XI
CHE I FRATI NON ENTRINO NEI MONASTERI DELLE MONACHE
[105] 1 Comando fermamente a tutti i frati di non avere rapporti o conversazioni sospette con
donne, 2 e di non entrare in monasteri di monache, eccetto quelli ai quali è stata data dalla
Sede Apostolica una speciale licenza.
[106] 3 Né si facciano padrini di uomini o di donne affinché per questa occasione non sorga
scandalo tra i frati o riguardo ai frati.
CAPITOLO XII
DI COLORO CHE VANNO TRA I SARACENI E TRA GLI ALTRI
INFEDELI
[107] 1 Quei frati che, per divina ispirazione, vorranno andare tra i Saraceni e tra gli altri infedeli,
ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. 2 I ministri poi non concedano a nessuno
il permesso di andarvi se non a quelli che riterranno idonei ad essere mandati.
[108] 3 Inoltre, impongo per obbedienza ai ministri che chiedano al signor Papa uno dei cardinali
della santa Chiesa romana, il quale sia governatore, protettore e correttore di questa
fraternità,
[109] 4 affinché, sempre sudditi e soggetti ai piedi della medesima santa Chiesa, stabili nella fede
cattolica, osserviamo la povertà, l’umiltà e il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo,
che abbiamo fermamente promesso.
[109a] Pertanto a nessuno, in alcun modo, sia lecito di invalidare questo scritto della nostra
conferma o di opporsi ad esso con audacia e temerarietà. Se poi qualcuno presumerà di
tentarlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi beati apostoli Pietro
e Paolo. Dal Laterano, il 29 novembre (1223), anno ottavo del nostro pontificato.

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